Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds and failure to raise recidivism issue on appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Arcuri Giuseppe inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for acquittal on charges of theft and fraud but failed to specify the grounds for his complaint in the cassation petition. The court ruled that the appeal was generic and violated procedural rules requiring specific arguments and prior deduction of recidivism issues.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, or if a specific legal issue, such as recidivism, was not previously raised as a ground for appeal.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARCURI GIUSEPPE nato a CETRARO il 11/01/1980 avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Arcuri Giuseppe; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata assoluzione dell'odierno ricorrente per i delitti di cui agli artt. 642, 646 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (cfr. pagg. 8-13), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato che la doglianza ricompresa nell'unico motivo e relativa all'omessa esclusione della recidiva non è consentita in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello , come prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si vedano le pagg. 5-7), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 febbr