Italian Court dismisses appeals as generic and inadmissible under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Grisetti Bruno and Grisetti Beniamino Luca inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellants challenged the lower court's finding of joint criminal responsibility for theft, but the Court found their arguments merely repetitive of reasons already rejected by the appellate judge. Consequently, the appeals were dismissed, and the appellants were ordered to pay court costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Appeals must be specific and not merely repeat arguments already rejected by the appellate court, otherwise they are inadmissible for lack of correlation with the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GRISETTI BENIAMINO LUCA nato a CARIGNANO il 13/12/1973 GRISETTI BRUNO nato a LANZO TORINESE il 28/04/1982 avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di Grisetti Bruno e Grisetti Beniamino Luca presentati con un unico atto; ritenuto che l'unico motivo, comune ad entrambi i ricorsi, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto di furto, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che il giudice di appello, con lineare e congrua motivazione, ha correttamente affermato la penale responsabilità degli odierni ricorrenti ritenendo sussistente il coinvolgimento degli stessi — e non del solo Grisetti Umberto — nell'azione criminosa e, pertanto, risultando così pienamente integrata la fattispecie concorsuale (cfr. pagg. 5-6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 febbr