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Ordinanza — n. 10612/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specificity and overstepping merits review powers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10612/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued the lower court erred regarding DNA evidence acquisition and the factual basis for robbery convictions. The court rejected these claims as lacking specific legal arguments and because the appellate court cannot re-evaluate facts reserved for the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 348 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds lack specificity by failing to correlate with the lower court's reasoning or if they attempt to reconstruct facts through criteria different from those used by the court of first instance.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal DNA evidence admissibility facts reserved to trial judge reconstruction of facts prelievo di campioni DNA sostanze di origine umana genoma

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 348 cod. proc. pen.
art. 348 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 51086 del 07/10/2016, Franchin
pen., in quanto l'attività non determina alcuna incidenza sulla sfera della libertà personale dell'interessato, riguardando materiale biologico fisicamente separato dalla persona» (Sez. 2, n. 51086 del 07/10/2016, Franchin, Rv.
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRANTE SALVATORE nato a PALERMO il 18/10/1984 avverso la sentenza del 21/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ferrante Salvatore; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge in ordine all'illegittima acquisizione del reperto da cui è stato tratto il d.n.a dell'odierno ricorrente, con conseguente inutilizzabilità dello stesso, non è consentito poiché, oltre ad essere reiterativo esponendo doglianze già adeguatamente disattese nell'impugnata sentenza, è privo di specificità in quanto non si confronta con quanto affermato, con corretti argomenti logici e giuridici, dal giudice di merito a pag. 2 della sentenza impugnata. Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., l'inammissibilità; considerato, inoltre, che detto motivo è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «il prelievo di saliva, avvenuto all'insaputa dell'imputato, su mozziconi di sigaretta ed un "cotton fioc" da costui utilizzati, può essere effettuato ai sensi dell'art. 348 cod. proc. pen., in quanto l'attività non determina alcuna incidenza sulla sfera della libertà personale dell'interessato, riguardando materiale biologico fisicamente separato dalla persona» (Sez. 2, n. 51086 del 07/10/2016, Franchin, Rv. 269233 - 01); osservato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per due episodi di rapina, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 dove sono correttamente indicati, conformemente alle risultanze processuali, plurimi indizi gravi, precisi e concordanti), che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de