Cassation Court dismisses appeal regarding generic mitigating circumstances and recidivism exclusion as manifestly unfounded.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the appeal inadmissible, ruling that the first ground contesting the lack of generic mitigating circumstances was manifestly unfounded due to sufficient reasoning in the lower court's decision. The second ground alleging a violation of law regarding the exclusion of recidivism was also rejected because the appellate judge correctly applied principles requiring a concrete assessment of social danger rather than relying solely on the gravity of facts. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; The appellate court's motivation is sufficient if it references decisive elements without needing to consider all favorable or unfavorable facts, and the assessment of recidivism must evaluate the enduring criminal inclination rather than merely the gravity of past offenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELANO SALVATORE (CUI 03E93Q1) nato a CATANIA il 23/01/1990 avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Celano Salvatore; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'omessa esclusione della recidiva, è manifestamente infondato; che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata ove il giudice di appello, con congrui e non illogici argomenti, effettua un adeguato giudizio sulla accentuata pericolosità sociale dell'odierno ricorrente per la commissione del reato oggetto del presente procedimento tenuto conto dei precedenti specifici e ravvicinati) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 febbraio 2025 Il Consigliere este