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Ordinanza — n. 10610/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on recidivism exclusion as lower court correctly applied Article 133 Criminal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10610/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Stefano Grassi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Grassi argued that the Court of Appeal of Bologna erred in rejecting his request to exclude recidivism, claiming a violation of law and lack of reasoning. The court ruled that the lower judge correctly applied Article 133 of the Criminal Code by assessing the specific relationship between the current crime and prior convictions rather than relying solely on the gravity of facts or the time elapsed.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The judge must examine in concreto the relationship between the current offense and prior convictions to determine if a persistent criminal inclination influenced the current crime, rather than basing the evaluation exclusively on the gravity of facts or the time elapsed.

Parole chiave

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recidivism exclusion Article 133 Criminal Code criminal inclination Cassation inadmissibility procedural error criminal history assessment periculum socialis pericolo di reiterazione

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRASSI STEFANO nato a REGGIO NELL'EMILIA il 26/09/1969 avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Grassi Stefano; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di esclusione della recidiva, è manifestamente infondato; che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata dove si richiamano i plurimi e specifici precedenti e la pericolosità emergente dalla commissione del reato per cui si procede) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 febbrai