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Ordinanza — n. 10608/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging agreed sentence without specific grounds or contra legem determination.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10608/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the agreed sentence set by the Court of Appeal, arguing a lack of penal responsibility and procedural violations. The court ruled that such challenges are excluded in plea-bargain proceedings unless the sentence is determined contra legem, and the appellant failed to specify why guilt should be excluded.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; In plea-bargain proceedings, a challenge to the agreed sentence is inadmissible in cassation unless the sentence is determined contra legem, as parties have already indicated the applicable penalty to the judge.

Parole chiave

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plea bargain proceedings agreed sentence determination inadmissible appeal contra legem requirement procedural simplification modifica della sentenza alleggerimento della pena revisione in materia penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Il proposto ricorso, che peraltro evoca in termini meramente assertivi vizio di motivazione e violazione di legge quanto all'assenza di penale responsabilità, esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 624 bis c.p.
pen., ha rideterminato la pena come concordata per i reati di cui all'art. 624 bis, 625 n.7 cod.
Art. 625 n.7 c.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
Il proposto ricorso, che peraltro evoca in termini meramente assertivi vizio di motivazione e violazione di legge quanto all'assenza di penale responsabilità, esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBANO VITTORIO nato a NAPOLI il 29/05/1991 avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Albano Vittorio ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli, che in riforma della pronunzia di primo grado, su accordo delle parti ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena come concordata per i reati di cui all'art. 624 bis, 625 n.7 cod. pen. (capo A) e di cui all'art.624 bis cod. pen. (capo B).

Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti. Il proposto ricorso, che peraltro evoca in termini meramente assertivi vizio di motivazione e violazione di legge quanto all'assenza di penale responsabilità, esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare.

Analogamente alle conclusioni raggiunte in tema di patteggiamento (Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013, dep.2014, Citarella, Rv.257824), deve ritenersi che la censura relativa alla determinazione della pena concordata - e stimata corretta dal giudice di merito - non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione contra legem. La censura risulta, inoltre, priva della richiesta specificità, non indicando il ricorrente le ragioni per cui, in presenza della sua rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli attinenti alla pena, avrebbe dovuto non dimeno essere esclusa la sua colpevolezza, già dichiarata in primo grado.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11 12 febbraio 2025