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Ordinanza — n. 10606/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as appeal is inadmissible due to lack of concrete useful contribution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10606/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's reclassification of attempted theft, arguing the mitigating circumstance of concrete useful contribution was not applied. The court rejected this claim as the lower court's reasoning was free from evident illogicality and correctly excluded the contribution based on the facts.

Regesto Legislator

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Art. 625 bis cod. pen.; Art. 369 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the contested judgment is free from evident illogicality and the alleged omission of a mitigating circumstance lacks a concrete useful contribution.

Parole chiave

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concrete useful contribution mitigating circumstance inadmissible appeal evident illogicality attempted theft Cassation procedure court costs tentato furto

Disposizioni normative citate

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Art. 625 bis cod. pen.
Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 625 bis cod. pen. è manifestamente infondato in presenza (si veda pag.
Art. 369 cod. proc. pen.
art. 625 bis cod. pen
Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 625 bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PITCHAMOOTOO THIERRY BRUNO DYLAN nato il 15/07/1997 avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Pitchamootoo Thierry Bruno Dylan ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha riqualificato il furto consumato in furto tentato (artt. 56, 624 bis e 625 n.2 cod. pen.) rideterminando la pena e confermando nel resto la condanna.

Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 625 bis cod. pen. è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata che esclude la sussistenza di un contributo utile e concreto come richiesto dalla norma) di una motivazione esente da evidenti illogicità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2025 Enrico tanisla