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Ordinanza — n. 10602/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for failing to confront lower court's reasoning on subjective elements and recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10602/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Stefano Messana inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's exclusion of contested recidivism and its re-determination of the sentence for false declaration under Article 483 of the Penal Code. The court found the arguments manifestly unfounded because they did not confront the lower court's reasoning regarding the subjective element and the consequences of the false declaration.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds do not confront the reasoning of the contested judgment regarding the facts and the subjective elements required for criminal liability.

Parole chiave

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inadmissible appeal false declaration recidivism exclusion subjective element manifestly unfounded dichiarazione mendace falsità in documenti di servizio sviamento della giustizia

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.
2, par.1 sulla consapevolezza della falsa dichiarazione) che non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.
Art. 131 bis cod. pen.
Rilevato che il secondo e ultimo motivo con cui il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in riferimento all'art. 131 bis cod.
Art. 483 cod. pen.
Art. 76 D.P.R. 445/2000
in relazione all'art. 76 D.P.R. 445/2000.
art. 483 cod. pen
art. 76 D.P.R. 445/2000
in relazione all'art. 76 D.P.R. 445/2000.
art. 131 bis cod. pen
Rilevato che il secondo e ultimo motivo con cui il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in riferimento all'art. 131 bis cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSANA STEFANO nato a CANICATTI' il 12/09/1980 avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Messana Stefano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che in parziale riforma della pronunzia di primo grado ha escluso la contestata recidiva con rideterminazione della pena, confermando nel resto la condanna per il reato di cui all' art. 483 cod. pen. in relazione all'art. 76 D.P.R. 445/2000. Considerato che il primo motivo di ricorso con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità con riferimento all'elemento soggettivo è manifestamente infondato non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 2, par.1 sulla consapevolezza della falsa dichiarazione) che non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

e) cod. proc. pen. Rilevato che il secondo e ultimo motivo con cui il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in riferimento all'art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato perché non si confronta con la motivazione in fatto immune da vizi logici che ha escluso i presupposti per l'applicazione della condizione di punibilità invocata (p.2 par.2.1. che valorizza le conseguenze derivate dalla falsa dichiarazione). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2025 ere estensor