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Ordinanza — n. 10601/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to raise new arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10601/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Chita Dana Mihaela Nicoleta inadmissible and ordered her to pay procedural costs. The appellant challenged a second-instance conviction for crimes under Articles 56, 624 bis, and 625 n.2 of the Penal Code, arguing for generic mitigating circumstances and a specific statutory mitigation. The court rejected these claims because the arguments merely repeated those already dismissed in the appellate judgment and failed to introduce new, previously unraised grounds required by procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 60 cod. proc. pen. The appeal is inadmissible if it lacks specific grounds distinct from those already rejected in the lower court or if it introduces new arguments not previously deduced as grounds for appeal.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific grounds reiteration of rejected arguments new grounds requirement procedural law violation imputazione di furto assicurazione contro il furto luogo del reato

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag.
Art. 60 cod. proc. pen.
perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, nel quale si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nonché della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.
Art. 56 cod. pen.
Art. 624 bis cod. pen.
Art. 625 n.2 cod. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHITA DANA MIHAELA NICOLETA nato il 03/10/1994 avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Chita Dana Mihaela Nicoleta ricorre avverso la sentenza della Corte Di Appello di Palermo, che ha confermato la pronunzia di condanna per il reato di cui agli artt. 56, 624 bis e 625 n.2 cod. pen. Considerato che il primo motivo con il quale la ricorrente denunzia violazione di legge e contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); la sentenza impugnata ha fornito motivazione esaustiva in fatto immune da vizi logici (p.2). Rilevato che il secondo motivo di ricorso, nel quale si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nonché della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. risulta: - manifestamente infondato e generico in relazione alla concessione delle circostanze attenuanti generiche a fronte di una risposta immune da vizi logici (par.3); - inedito in relazione alla concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 1), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto e come risulta dall'atto di appello;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2025 Il conST