Criminal appeal dismissed for generic grounds lacking specific elements under Art. 581 c.1 lett. c) CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Spina Grazia inadmissible and ordered her to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to motivate the declaration of criminal responsibility, but the court found this ground generic and indeterminate. Consequently, the appeal was rejected because it did not specify the elements required to exercise judicial review under the relevant procedural code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; A criminal appeal based on alleged omission of motivation is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to identify specific elements for the reviewing judge to exercise its syndicate.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINA GRAZIA nato a PALERMO il 28/06/1980 avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Spina Grazia ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronunzia di condanna per il reato di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen. Considerato che il primo e unico motivo con il quale la ricorrente denunzia omessa motivazione in relazione alla dichiarazione di penale responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2025