Cassation court dismisses appeal against conditional sentence denial due to manifestly unfounded claim and lack of procedural error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a suspended sentence under Article 163 of the Penal Code, but the lower court correctly rejected this based on the appellant's prior suspension and recent recidivism. The court ruled that the lower court's prognostic assessment of the appellant's subjective personality and risk of reoffending was a matter of merit, not a legal error.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 163 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the lower court's refusal of a suspended sentence is based on a manifestly unfounded claim and constitutes a valid exercise of judicial discretion regarding the offender's subjective personality and risk of reoffending.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHITA CRISTIAN nato il 03/07/1988 avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Ghita Cristian ricorre avverso la sentenza della Corte Di Appello di Salerno che ha confermato la pronunzia del primo grado di condanna per i reati di cui agli artt. 337, 341 bis, 495 cod. pen. Considerato che il primo e unico motivo con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e omessa motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena ex art. 163 cod. pen. è manifestamente infondato; la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag.
7) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili ( Ghita ha già goduto una volta del beneficio della pena sospesa, ma ha reiterato la condotta criminosa in breve lasso di tempo oltre che in presenza di una pluralità di persone ) esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione.
Ritenuto, ertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dejk ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. it Dichiara inammissibile il ricorso e condanna, ) d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2025 Il consigliere estensore Il Presid