Ordinanza — n. 10596/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RADOSAVUEVIC SABRINA nato a MOLA DI BARI il 11/08/1994 STOJANOVIC SILVIA nato a TORINO il 20/02/1998 avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Radosavljevic Sabrina e Stojanovic Silvia ricorrono congiuntamente avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la pronunzia di condanna per i reati di cui agli artt. 624 bis e 707 cod. pen. Considerato che il primo motivo comune con il quale le ricorrenti contestano l'inosservanza della legge penale e difetto di motivazione in relazione agli artt. 133 e 62 bis cod. pen., è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 10596/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 624 bis e 707 cod. pen. Considerato che il primo motivo comune con il quale le ricorrenti contestano l'inosservanza della legge penale e difetto di motivazione in relazione agli artt. 133 e 62 bis cod. pen., è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RADOSAVUEVIC SABRINA nato a MOLA DI BARI il 11/08/1994 STOJANOVIC SILVIA nato a TORINO il 20/02/1998 avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Radosavljevic Sabrina e Stojanovic Silvia ricorrono congiuntamente avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la pronunzia di condanna per i reati di cui agli artt. 624 bis e 707 cod. pen. Considerato che il primo motivo comune con il quale le ricorrenti contestano l'inosservanza della legge penale e difetto di motivazione in relazione agli artt. 133 e 62 bis cod. pen., è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.
Rilevato che il secondo motivo di ricorso relativo alla sola Stojanovic Silvia, con il quale si contesta la sussistenza della recidiva non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato atteso che: - il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag.5) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice";
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2025 Il co glie