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Ordinanza — n. 10593/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for false attestation and evasion of court orders.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10593/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for false attestation and evasion of judicial measures. The appellant argued for a different legal qualification and leniency, but the court found the arguments generic and unsupported by the specific facts regarding the defendant's intent and behavior. Consequently, the court rejected the claim that specific legal provisions were violated or that the sentencing lacked proper motivation.

Regesto Legislator

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Art. 385, 495 cod. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: The appeal is inadmissible when the contested legal qualification is based on established jurisprudence regarding specific intent in false attestation, and when the court's reasoning on leniency is logically sound based on the defendant's immediate evasion and disregard for judicial orders.

Parole chiave

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false attestation evasion of orders inadmissible appeal specific intent leniency of fact aiuto all'evasione di detenuti sfratto in procedura sommaria uso di false generalità

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
131 bis e art. 385 cod. pen.
Art. 495 cod. pen.
Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente contesta la correttezza della qualificazione giuridica (reato tentato e non consumato in relazione all'art. 495 cod.
Art. 131 bis cod. pen.
Rilevato che il secondo e ultimo motivo di ricorso, nel quale si denunzia l'inosservanza della legge penale e difetto di motivazione in relazione all'art. 131 bis e art.
art. 385 cod. pen
131 bis e art. 385 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 18476 del 26/02/2016
(Sez. 5, n. 18476 del 26/02/2016, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SOMMA CARMINE nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 06/10/1981 avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO-di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Di Somma Carmine ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermando la pronunzia di condanna del Tribunale di Torre Annunziata per i reati di cui agli artt. 385 e 495 cod. pen. Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente contesta la correttezza della qualificazione giuridica (reato tentato e non consumato in relazione all'art. 495 cod. pen), è del tutto generico ma anche manifestamente infondato a fronte di una risposta della sentenza impugnata sullo specifico punto che ha chiarito che il reato fosse consumato perché attraverso le dichiarazioni false l'imputato " sperava di potere perpetrare il suo contegno elusivo e sottrarsi alle sue responsabilità".

Non si confronta con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui nel delitto di falsa attestazione inerente ad una qualità personale del dichiarante non si richiede il dolo specifico, non essendo rilevante il fine perseguito dall'autore della falsità, ma è sufficiente la coscienza e volontà della condotta delittuosa. (Sez. 5, n. 18476 del 26/02/2016, Rv. 266549). Rilevato che il secondo e ultimo motivo di ricorso, nel quale si denunzia l'inosservanza della legge penale e difetto di motivazione in relazione all'art. 131 bis e art. 385 cod. pen.

è manifestamente infondato atteso che la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag.

3) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione della tenuità del fatto argomentazioni logiche e ineccepibili (la condotta posta in essere dall'appellante presenta profili di allarme che non consentono di pervenire a un giudizio di minima offensività in rilievo:1) il brevissimo periodo intercorso tra la sottoposizione alla misura violata e la condotta di evasione che rivela una particolare insofferenza per le regole imposte 2) La modalità di evasione e 3)I'essersi recato proprio presso la persona da cui, per ordine del giudice, avrebbe dovuto stare lontano). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2025 Il coosciliere esi