Cassation court dismisses appeal against second-instance conviction for lack of admissible grounds and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued violations regarding psychological elements, professional ethics, and prescription periods, but the court found these grounds generic and unsupported by the record. The court emphasized that the second-instance judgment contained a logical argumentative structure and that the prescription period had not expired at the time of the final ruling.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 480 cod. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic or manifestly unfounded, and the second-instance judgment must be examined for logical coherence rather than factual accuracy.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABRIELE NICOLA nato a LARINO il 18/02/1951 avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Gabriele Nicola ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Campobasso che ha confermato la pronunzia di condanna per il reato di cui all' art. 480 cod. pen. Letta la memoria difensiva pervenuta in data 28 gennaio 2025 con la quale il difensore di fiducia, avv. MICHELE LIGUORI, ha insistito nell'accoglimento die motivi di ricorso.
Considerato che: -il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 42 e 43 cod. pen. sull'elemento psicologico; -il secondo motivo di ricorso, con cui contesta violazione ed erronea applicazione della legge penale e del codice deontologico; -il terzo motivo di ricorso, nel quale si denunzia violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento all'art. 131 bis cod. pen.; -il quarto motivo con il quale il ricorrente contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena sono: in primo luogo, generici.
Risultano altresì manifestamente infondati poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.
U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 6 e s.s.) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.
e) cod. proc. pen.; Rilevato che il quinto motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta l'illegittima ed erroneità della sentenza in riferimento alla intervenuta estinzione per prescrizione del reato è manifestamente infondato: la data del commesso reato è quella del 29 settembre 2016; il termine massimo di prescrizione è pari ad anni 7 e mesi sei pervenendosi alla data del 29 marzo 2024; a siffatto termine vanno aggiunti 210 giorni di sospensione (dal 20 aprile 2023 al 16 novembre 2023 per l'adesione alla astensione). Il termine massimo è quello del 29 ottobre 2024 dopo la emissione della sentenza di secondo grado.Su quest'ultimo punto va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.
U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12