Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10590/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on DNA evidence admissibility, ruling procedural flaws do not invalidate probative value without concrete impact.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10590/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in admitting technical DNA findings despite alleged violations of international scientific protocols. The court rejected this claim, noting that procedural irregularities in DNA collection do not render evidence unusable unless they concretely affected the comparative genetic examination results.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 624 bis cod. pen.; Art. 625 n.2 cod. pen.: In criminal proceedings involving genetic investigations, alleged non-compliance with international scientific protocols does not render probative data inadmissible unless the violation is proven to have concretely conditioned the outcome of the comparative genetic analysis.

Parole chiave

Generato dall'IA
DNA evidence admissibility genetic investigation protocols procedural irregularities impact criminal liability declaration probative value assessment prove acquisite tramite sorveglianza indagine per furto insufficienza di prove

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 624 bis cod. pen.
Art. 625 n.2 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6 n. 15140 del 24/02/2022, Neagu, Rv. 283144
(Sez. 6 n. 15140 del 24/02/2022, Neagu, Rv. 283144).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELKI DAVIDE nato a TEMPIO PAUSANIA il 21/05/1991 avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Melki Davide ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari che ha confermato la pronunzia di condanna di primo grado per il reato di cui agli artt. 624 bis e 625 n.2 cod. pen. Considerato che il primo e unico motivo con il quale il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione alla valenza probatoria riconosciuta agli accertamenti tecnici è manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della sentenza impugnata che , con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare ultima pagina della sentenza ) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato.

Il motivo non si confronta con la giurisprudenza di questa Corte, richiamata in sentenza secondo cui in tema di indagini genetiche, l'eccepita inosservanza delle regole procedurali prescritte dai protocolli scientifici internazionali in materia di repertazione e prelievo del DNA non comporta l'inutilizzabilità del dato probatorio ove non si dimostri che la violazione abbia condizionato in concreto l'esito dell'esame genetico comparativo fondante il giudizio di responsabilità. (Sez. 6 n. 15140 del 24/02/2022, Neagu, Rv. 283144). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Il,glier-eensore Il Presi ente C Enn Vit tanislao Scarlini