Italian Court dismisses appeal as generic and indeterminate under criminal procedure code articles 581 and 606.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction for fraudulent bankruptcy, but the court found the arguments generic and indeterminate, failing to meet statutory requirements for specific legal criticism. Consequently, the lower court's confirmation of the conviction stands because the appeal did not provide sufficient grounds for judicial review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. e) e comma 2, lett. e) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, indeterminate, or merely repeat arguments already rejected by the lower court without specific new legal reasoning.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMADIO MARCO nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 11/12/1962 avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Amadio Marco ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che ha confermato la pronunzia di condanna per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale di cui agli artt. 216 e 223 del R.D. 267/42. Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in relazione alla condotta di bancarotta fraudolenta distrattiva è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; inoltre, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 4 e ss. in ordine alla assenza di indicazioni circa la destinazione della ingente somma di 294.000,00 euro) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.
e) cod. proc. pen. Rilevato che il secondo e ultimo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (p.8), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2025 Il c9Jaiglierestensore Il