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Ordinanza — n. 10587/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for theft and fraud due to lack of specific argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10587/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reasoning violated the law and failed to properly attribute criminal conduct under specific penal articles. The court rejected these claims as generic repetitions of arguments already dismissed at the appellate level, finding no substantive flaws in the original judgment's logic.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds merely repeat those already rejected without providing a specific, critical argumentative analysis that challenges the factual or legal basis of the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments lack of specific critique repetition of rejected grounds art. 606 code of criminal procedure tentata truffa imputazione di furto scippo

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
pen., oltre a essere generico, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.
pen., oltre a essere generico, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 56 cod. pen.
Art. 624 bis cod. pen.
Rilevato che il secondo e ultimo motivo di ricorso con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità ex art. 624 bis cod.pen.
Art. 635 cod. pen.
e la mancata derubricazione del fatto nell'art. 635 cod. pen., oltre a essere generico, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art.
art. 624 bis cod.pen
Rilevato che il secondo e ultimo motivo di ricorso con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità ex art. 624 bis cod.pen.
art. 635 cod. pen
e la mancata derubricazione del fatto nell'art. 635 cod. pen., oltre a essere generico, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCAVONE FEDERICO nato a PALERMO il 29/06/1996 avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Scavone Federico ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste che ha confermato la pronunzia di condanna per il reato di cui agli artt. 56 e 624 bis cod. pen. Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente contesta violazione della legge e difetto di motivazione, nonché travisamento della prova, in relazione all'attribuibilità della condotta dell'imputato è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

è manifestamente infondato, alla stregua della corretta e non illogica argomentazione di cui a pag. 3 della sentenza impugnata. Rilevato che il secondo e ultimo motivo di ricorso con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità ex art. 624 bis cod.pen. e la mancata derubricazione del fatto nell'art. 635 cod. pen., oltre a essere generico, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.

3) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

e) cod. proc. pen. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2025 Il co i ;ere e e sore I