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Ordinanza — n. 10586/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and improper factual reconstruction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10586/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against criminal liability for specific offenses but failed to provide new, specific arguments, merely repeating those already rejected by the appellate court. Furthermore, the appeal sought a factual reconstruction using different evaluation criteria, which exceeds the cassation court's authority to review only legal errors and logical flaws in the existing reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 367, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already dismissed without specific critique, and the cassation court cannot reconstruct facts or re-evaluate factual elements reserved for the trial judge.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific argumentation factual reconstruction cassation powers criminal liability discriminazione e incitamento all'odio conflitto razziale divieto di discriminazione fondata sulla cittadinanza

Disposizioni normative citate

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Art. 367, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
pen., è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod.
Art. 606, comma 2, lett. e) c.p.p.
pen., è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod.
art. 604 ter cod. pen
aggravato dall'art. 604 ter cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRNELIC DANIELE nato il 16/05/1968 avverso la sentenza del 29/04/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Brnelic Daniele ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste che ha confermato la pronunzia di condanna per i reati di cui agli artt. 56,614, 612 co. 2 e 604 ter cod. pen. Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente contesta la violazione della legge e difetto di motivazione in relazione alla penale responsabilità per il reato di cui all'art. 56 e 614 cod. pen.

è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Rilevato che il secondo motivo di ricorso, nel quale si denunzia violazione di legge e assenza di motivazione in riferimento alla penale responsabilità ex art. 612 co. 2 cod. pen. aggravato dall'art. 604 ter cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 6 e 7); esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Ritenuto che il terzo e ultimo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità ex art. 612 co. 2 cod. pen., è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.

8) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

e) cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Il con Il Presidente Enrico Vit islao Scarlini DEPOS