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Ordinanza — n. 10583/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10583/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10583/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORTESE VINCENZO nato a NAPOLI il 26/01/1982 avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Cortese Vincenzo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, che confermando la pronunzia di primo grado, ha ritenuto l'imputato responsabile dei reati di cui agli artt. 624 bis e 625 nn. 2 e 5 cod. pen. Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente contesta la violazione delle norme processuali in relazione all'art. 525 co. 2 cod. proc. pen. risulta reiterativo nonché manifestamente infondato perché non si confronta con le indicazioni di questa Corte a sezioni unite, richiamata nella sentenza impugnata secondo cui in caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice, il consenso delle parti alla lettura degli atti già assunti dal giudice di originaria composizione non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non richiesta, non ammessa o non più possibile. (SU. n. 41736 del 30/05/2019, Bajrami Rv. 276754 - 03) Considerato che il secondo motivo con il quale il ricorrente contesta la violazione delle norme processuali in relazione all'art. 210 cod. proc. pen. risulta reiterativo nonché manifestamente infondato perché non si confronta con la sentenza impugnata che ha chiarito che il teste Dedja non risulta mai stato iscritto quale concorrente nel reato in esame.

Regesto Legislator

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art. 210 cod. proc. pen, art. 624 bis cod. pen; Ordinanza — n. 10583/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il terzo e ultimo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità ex art. 624 bis cod. pen., è reiterativo, oltre che manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.

Parole chiave

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delitto reato flagrante partecipazione al reato luogo del reato accusa penale imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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art. 210 cod. proc. pen
276754 - 03) Considerato che il secondo motivo con il quale il ricorrente contesta la violazione delle norme processuali in relazione all'art. 210 cod. proc. pen.
art. 624 bis cod. pen
Ritenuto che il terzo e ultimo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità ex art. 624 bis cod. pen., è reiterativo, oltre che manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORTESE VINCENZO nato a NAPOLI il 26/01/1982 avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Cortese Vincenzo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, che confermando la pronunzia di primo grado, ha ritenuto l'imputato responsabile dei reati di cui agli artt. 624 bis e 625 nn. 2 e 5 cod. pen. Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente contesta la violazione delle norme processuali in relazione all'art. 525 co. 2 cod. proc. pen. risulta reiterativo nonché manifestamente infondato perché non si confronta con le indicazioni di questa Corte a sezioni unite, richiamata nella sentenza impugnata secondo cui in caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice, il consenso delle parti alla lettura degli atti già assunti dal giudice di originaria composizione non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non richiesta, non ammessa o non più possibile. (SU. n. 41736 del 30/05/2019, Bajrami Rv. 276754 - 03) Considerato che il secondo motivo con il quale il ricorrente contesta la violazione delle norme processuali in relazione all'art. 210 cod. proc. pen. risulta reiterativo nonché manifestamente infondato perché non si confronta con la sentenza impugnata che ha chiarito che il teste Dedja non risulta mai stato iscritto quale concorrente nel reato in esame.

Ritenuto che il terzo e ultimo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità ex art. 624 bis cod. pen., è reiterativo, oltre che manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.

4) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

e) cod. proc. pen. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così