Cassation court dismisses appeal against conviction for false testimony due to inadmissibility of grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Martelli Flavio inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for acquittal based on violations of procedural and sentencing laws, but the court found these arguments merely repetitive of those rejected at the appellate level. Consequently, the court ruled that the appeal lacked specific, arguable grounds distinct from the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 516 cod. proc. pen.; Art. 131 bis cod. peri.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are merely a pedissequous repetition of arguments already rejected at the appellate level and fail to provide a specific, arguable critique of the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTELLI FLAVIO nato a ASCOLI PICENO il 05/11/1977 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Martelli Flavio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che ha confermato la pronunzia di condanna per il reato di cui all'art.496 cod. pen. Letta la memoria pervenuta in data 27 gennaio 2025, a firma del difensore di fiducia, Avv. CHIARA SCHIAVI, che ha insistito per l'accoglimento die motivi di ricorso.
Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente contesta la violazione della legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 516 cod. proc. pen e 131 bis cod. peri., non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); il denunciato vizio di motivazione è pertanto manifestamente infondato, alla stregua della corretta e non illogica argomentazione di cui a pag. 4 e 5 della sentenza impugnata; Rilevato che il secondo e ultimo motivo di ricorso con il quale si denunzia violazione di legge e assenza di motivazione in ordine alla dosimetria della pena e alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato; la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag.
5) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili ("quarta condanna a pena detentiva per il delitto") esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2025 Il