Cassation court annuls conviction for theft due to subsequent withdrawal of complaint accepted by victim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the second-instance conviction for theft because the defendant later withdrew the complaint, which was subsequently accepted by the victim. Although the withdrawal occurred after the appellate judgment, the court ruled that such procedural steps are admissible solely to extinguish the crime. Consequently, the conviction was voided as the criminal offense was extinguished by the remission of the complaint.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624, 625 nn.2 e 7 cod. pen.; Art. 340 cod. proc. pen.: A criminal conviction must be annulled if the offense is extinguished by the subsequent withdrawal of the complaint and its acceptance by the victim, even if the withdrawal occurs after the final appellate judgment.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GORASSO MELANIE nato a UDINE il 26/09/1994 avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Gorasso Melanie ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste che ha confermato la pronunzia di condanna per il reato di cui agli artt. 624 e 625 nn.2 e 7 cod. pen. Rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata che successivamente, a mezzo del difensore, ha depositato remissione di querela, con successiva accettazione della stessa da parte dell'imputato. Ritenuto che va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione. (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625); la remissione e le accettazioni sono state ritualmente effettuate.
Rilevato che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato e che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 12 febbraio 2025 Il consia#ere esten.sore Il si