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Ordinanza — n. 10579/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal for genericity, rejecting claim of violated norms due to lack of specific arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10579/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible for genericity, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's dismissal violated specific criminal code provisions regarding the crimes of theft and fraud. The court rejected this claim, finding the appellant's denunciation of a norm violation was unfounded because the appeal reasons were merely generic and lacked any substantive arguments or factual indications.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 5 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack specific arguments or indications, rendering the denunciation of a norm violation unfounded when contradicted by the case file.

Parole chiave

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generic appeal grounds inadmissibility declaration lack of specific arguments criminal code violation court costs and fine motivi validi censura formulata in modo carente difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STIRPE CLAUDIO nato a FROSINONE il 08/06/1967 avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Stirpe Claudio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso in appello per genericità. Si precisa che in sede di primo grado l'imputato è stato riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt. 610, 635 e 612 cod. pen. Considerato che il primo e unico motivo che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, così come risulta dalla "dichiarazione di appello con contestuali motivi", dove i motivi esposti risultano generici e privi di qualsiasi indicazione o argomenti, come già esposto nella sentenza impugnata a pag.

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2025 Il consiciliere estensore Il Presidente