Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to prove new evidence in double conformity case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Di Nardi Antonio inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the second-instance judgment misinterpreted evidence and lacked logical motivation regarding charges under Articles 624, 625, and 61 of the Penal Code. The court rejected this claim because the alleged evidentiary flaw in a 'double conformity' scenario requires specific proof that the contested evidence was first introduced in the second-instance reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; In a 'double conformity' case, the defect of misrepresentation of evidence can be raised on cassation only if the appellant specifically demonstrates that the alleged probative datum was first introduced as an object of evaluation in the second-instance reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI NARDI ANTONIO nato a CASSINO il 23/05/1974 avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Di Nardi Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la pronunzia di condanna per il reato di cui all'art. 624 e 625 n.2 e 61 n.11 cod. pen. (capo A). Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, che contesta travisamento della prova e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando l'illogicità della motivazione, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento.
Ritenuto che nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Rv. 283777).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il