Italian Court dismisses appeal claiming prescription defense due to insufficient reasoning in lower court judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to explicitly rule on the prescription defense for the theft committed in 2013. The court rejected this claim, noting that the statutory prescription period of 12 years and 6 months had not yet expired as of November 2025.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624 bis e 625 n.2 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the lower court's failure to explicitly pronounce on a prescription defense is not a substantive violation, as the statutory limitation period remains unexpired and the procedural record confirms the crime's consummation.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUCA ENEA nato il 03/04/1992 avverso la sentenza del 28/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Enea Muca ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la pronunzia di condanna per il reato di cui agli artt. 624 bis e 625 n.2 cod. pen. Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata pronuncia di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali: - il delitto contestato è il furto consumato in abitazione aggravato, pacificamente commesso il 08/05/2013; - il termine massimo di prescrizione pari ad anni 12 e mesi 6 in assenza di sospensioni risulta non ancora maturato (08/11/2025).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2025 Il consigliere estensore Il Presidente