Italian Court dismisses appeal as defense's subordinate request for Art. 131 bis penalty was implicitly rejected.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to apply Article 131 bis of the Penal Code, but the defense had only made this request as a subordinate condition. The court ruled that by accepting the appellant's secondary requests, the lower court implicitly excluded the applicability of the specific statutory provision, rendering the appeal's main argument unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible when the appellant's main ground relies on a request that was only made as a subordinate condition, and the lower court's decision on other requests implicitly negates the conditions for that specific provision.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZILLI AURORA LUCIA nato a SASSARI il 05/04/2002 avverso la sentenza del 08/04/2024 del TRIBUNALE di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Zilli Aurora Lucia ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Sassari che ha ritenuto l'imputata responsabile del reato di cui agli artt. 624 e 625 n.7 cod. pen. Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia violazione di legge e omessa motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'ipotesi prevista dall'art. 131 bis cod. pen.
è manifestamente infondato atteso che nelle conclusioni la difesa aveva formulato una serie di richieste subordinate tra cui l'applicabilità dell'art.131 bis cod. pen. e nel caso di mancato accoglimento, il minimo della pena e i benefici di legge; la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 2), nell'accogliere la seconda delle richieste ha implicitamente escluso la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento dell'art.131 bis cod. pen. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2025 Il con nsore Il