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Ordinanza — n. 10571/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of vitiating the sentencing reasoning under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10571/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Federico Tieppo inadmissible and ordered him to pay procedural costs. Tieppo challenged the excessive sentence for offenses under Articles 495 and 337 of the Penal Code, arguing for a review of mitigating circumstances. The court rejected this claim as unfounded because the lower court's reasoning did not exhibit any defect under Article 606, paragraph 2, letter e) of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the contested judgment's reasoning does not present a vitiating defect under the specified procedural provision, rendering the claim for excessive sentencing manifestly unfounded.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility excessive sentence review mitigating circumstances procedural defect Cassazione ordinanza falsa dichiarazione della parte deposizione inattendibile dichiarazioni contraddittorie

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.
3 punto 4.1) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIEPPO FEDERICO nato a CASTELFRANCO VENETO il 15/08/1993 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Federico Tieppo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha confermato la pronunzia di condanna per il reato di cui agli artt. 495 e 337 cod. pen. Considerato che il primo e unico motivo con il quale il ricorrente contesta l'eccessività della pena e invoca un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato atteso che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 3 punto 4.1) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

e) cod. proc. pen. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2025 Il co ighere es ore Il Presiden