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Ordinanza — n. 10570/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of specific argumentation regarding credibility and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10570/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant challenged a conviction for theft and attempted to argue that the victim's credibility was unverified and that mitigating circumstances were ignored. The court rejected these claims because the appeal grounds were too generic and failed to explicitly articulate specific factual or legal criticisms against the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 62 bis cod. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to explicitly state and argue the critical points regarding the facts or law underlying the decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds lack of specificity credibility assessment mitigating circumstances Cassazione ordinanza procedural defect minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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Art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente contesta la veridicità e la credibilità delle dichiarazioni della persona offesa, è manifestamente infondato in quanto le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod.
Art. 62 bis cod. pen.
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui contesta l'assenza di una adeguata motivazione circa la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod.
Art. 131 bis cod. pen.
Rilevato che il terzo motivo di ricorso con il quale si denunzia violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 131 bis cod.
Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.
non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.
Art. 163 cod. pen.
Considerato che il quarto motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta l'illegittima ed erroneità della sentenza circa la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 163 cod. pen., è manifestamente infondato atteso che la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag.
artt. 612 cod. pen
art. 339 cod. pen
in relazione all'art. 339 cod. pen.
art. 62 bis cod. pen
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui contesta l'assenza di una adeguata motivazione circa la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod.
art. 131 bis cod. pen
Rilevato che il terzo motivo di ricorso con il quale si denunzia violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 131 bis cod.
art. 163 cod. pen
Considerato che il quarto motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta l'illegittima ed erroneità della sentenza circa la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 163 cod. pen., è manifestamente infondato atteso che la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag.

Giurisprudenza citata

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S.U. n. 8825 del 27/10/2016, dep.2017, Galtelli, Rv. 268822
(S.U. n. 8825 del 27/10/2016, dep.2017, Galtelli, Rv. 268822).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALABRO' GAETANO nato a MESSINA il 27/06/1956 avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Calabrò Gaetano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ha confermato la pronunzia di condanna per il reato di cui agli artt. 612 cod. pen. in relazione all'art. 339 cod. pen. Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente contesta la veridicità e la credibilità delle dichiarazioni della persona offesa, è manifestamente infondato in quanto le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del suo racconto (cfr. corretta e non illogica argomentazione di cui a pag. 3 della sentenza impugnata).

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui contesta l'assenza di una adeguata motivazione circa la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen., è generico in ragione della estrema genericità con cui il motivo era stato proposto in sede di appello e in considerazione delle indicazioni di questa Corte secondo cui l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. (S.U. n. 8825 del 27/10/2016, dep.2017, Galtelli, Rv. 268822).

Rilevato che il terzo motivo di ricorso con il quale si denunzia violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 131 bis cod. pen., e il quinto motivo di ricorso, in cui si contesta la determinazione della eccessività della pena è manifestamente infondato in quanto la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.

4) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

e) cod. proc. pen. Considerato che il quarto motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta l'illegittima ed erroneità della sentenza circa la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 163 cod. pen., è manifestamente infondato atteso che la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag.

5) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili (la sussistenza di due precedenti ostativi). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2025 Il coe@l