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Ordinanza — n. 10567/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as generic mitigation claim is barred in final review proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10567/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to consider all favorable elements when denying generic mitigation under Article 62-bis of the Penal Code. The court rejected this, noting that such claims are not admissible in final review proceedings and that the lower court's reasoning was sufficient without listing every single factor.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis c.p.; Art. 600 c.p.p.: The claim for violation of motivation regarding the denial of generic mitigation is inadmissible in final review proceedings, as the appellate court need only reference decisive elements rather than all favorable or unfavorable facts deduced from the case file.

Parole chiave

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generic mitigation final review proceedings inadmissibility of appeal violation of motivation Article 62-bis Penal Code frode alla legge sugli stranieri migrazione illegale assoggettamento nel diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis c.p.
Considerato che il primo e unico motivo con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione all'esclusione dell'applicazione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis cod.
Art. 600 c.p.p.
Art. 13 comma 13 D.Igs. 286/98
Artt. 61, 495, 497 bis, 477 e 482 cod. pen.
286/98 nonché per i reati ex artt. 61, 495, 497 bis, 477 e 482 cod. pen. Considerato che il primo e unico motivo con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione all'esclusione dell'applicazione delle attenuanti generiche ex art.
art. 62 bis cod. pen
Considerato che il primo e unico motivo con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione all'esclusione dell'applicazione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUNJIU ARTUR CUI 03P0FP8 nato il 11/10/1991 avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Munjiu Artur ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la pronunzia di condanna per i reati di cui all'art. 13 comma 13 D.Igs. 286/98 nonché per i reati ex artt. 61, 495, 497 bis, 477 e 482 cod. pen. Considerato che il primo e unico motivo con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione all'esclusione dell'applicazione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; (si veda pag. 3 della sentenza impugnata: "non emergendo alcun dato favorevole idoneo a superare il giudizio negativo di personalità dell'imputato, già autore di gravi reati" unitamente alla valorizzazione delle circostanze di tempo e di luogo dei fatti e la non rilevanza del preteso fine affettivo).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2025 Il consJg1i.ere estensore Il P sicie