Ordinanza — n. 10566/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISAFULLI NATALINA nato a CATANIA il 04/01/1978 avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Crisafulli Natalina; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, che contestano la dichiarazione di responsabilità, denunciando la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione sulla base di un diverso giudizio di attendibilità delle fonti di prova - con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dalla teste Vella Ramona -, non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione npn d di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento (pag.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 10566/2025 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento (pag.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISAFULLI NATALINA nato a CATANIA il 04/01/1978 avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Crisafulli Natalina; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, che contestano la dichiarazione di responsabilità, denunciando la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione sulla base di un diverso giudizio di attendibilità delle fonti di prova - con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dalla teste Vella Ramona -, non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione npn d di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento (pag.
4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; considerato che il terzo motivo di ricorso, che lamenta l'insussistenza dell'elemento soggettivo, non è consentito perché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr., pag. 5, sulla consapevolezza dell'odierna ricorrente in ordine alla provenienza illecita dell'assegno), essendo gli stessi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2