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Ordinanza — n. 10565/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as generic and lacking specific grounds under Article 581 of the Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10565/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Ochoa Lujan Sebastian inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant's sole ground for appeal was deemed generic, indeterminate, and merely apparent, failing to meet the specificity requirements of Article 581, paragraph 1, letter c) of the Criminal Procedure Code. Consequently, the court rejected the request without examining the merits of the underlying case.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic, indeterminate, or merely apparent, lacking the specific factual or legal elements required to justify a review of the lower court's decision.

Parole chiave

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generic appeal grounds indeterminate legal argument inadmissible cassation appeal Criminal Procedure Code court costs and fine motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OCHOA LUJAN SEBASTIAN nato il 30/10/1997 avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAn dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Ochoa Lujan Sebastian; ritenuto che l'unico motivo di ricorso è generico per indeterminatezza ed al limite della mera apparenza perché del tutto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024.