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Ordinanza — n. 10564/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10564/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10564/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSINA GIUSEPPE CRISTIAN nato a CATANIA il 04/01/2002 avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Messina Giuseppe Cristian; ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (cfr. pag. 2, ove si esclude che il contegno extraprocessuale ed endoprocessuale dell'odierno ricorrente fosse valutabile positivamente), rispetto alla quale l'affermazione difensiva di omessa valutazione delle spontanee dichiarazioni dell'imputato è apodittica e non corroborata; osservato che la valutazione delle circostanze idonee ad integrare le attenuanti invocate appartiene alla discrezionalità del giudice di merito, che non può essere oggetto di ri-valutazione nel giudizio di legittimità, se si esprime in una motivazione priva di contraddizioni e di manifeste illogicità; osservato che i cennati vizi (contraddizione, manifesta illogicità) non si riscontrano nella motivazione del provvedimento impugnato, non essendovi alcunché di illogico nell'escludere la possibilità di valutare positivamente una ammissione di responsabilità tardiva (perché successiva alla condanna) e non accompagnata da alcuna concreta riparazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10564/2025 — snpen · Corte di Cassazione: pag. 2, ove si esclude che il contegno extraprocessuale ed endoprocessuale dell'odierno ricorrente fosse valutabile positivamente), rispetto alla quale l'affermazione difensiva di omessa valutazione delle spontanee dichiarazioni dell'imputato è apodittica e non corroborata; osservato che la valutazione delle circostanze idonee ad integrare le attenuanti invocate appartiene alla discrezionalità del giudice di merito, che non può essere oggetto di ri-valutazione nel giudizio di legittimità, se si esprime in una motivazione priva di contraddizioni e di manifeste illogicità; osservato che i cennati vizi (contraddizione, manifesta illogicità) non si riscontrano nella motivazione del provvedimento impugnato, non essendovi alcunché di illogico nell'escludere la possibilità di valutare positivamente una ammissione di responsabilità tardiva (perché successiva alla condanna) e non accompagnata da alcuna concreta riparazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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circostanza attenuante obbligo di ridurre il danno corresponsabilità della vittima accollo delle spese responsabilità per colpa risarcimento alle vittime di reati
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSINA GIUSEPPE CRISTIAN nato a CATANIA il 04/01/2002 avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Messina Giuseppe Cristian; ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (cfr. pag. 2, ove si esclude che il contegno extraprocessuale ed endoprocessuale dell'odierno ricorrente fosse valutabile positivamente), rispetto alla quale l'affermazione difensiva di omessa valutazione delle spontanee dichiarazioni dell'imputato è apodittica e non corroborata; osservato che la valutazione delle circostanze idonee ad integrare le attenuanti invocate appartiene alla discrezionalità del giudice di merito, che non può essere oggetto di ri-valutazione nel giudizio di legittimità, se si esprime in una motivazione priva di contraddizioni e di manifeste illogicità; osservato che i cennati vizi (contraddizione, manifesta illogicità) non si riscontrano nella motivazione del provvedimento impugnato, non essendovi alcunché di illogico nell'escludere la possibilità di valutare positivamente una ammissione di responsabilità tardiva (perché successiva alla condanna) e non accompagnata da alcuna concreta riparazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024