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Ordinanza — n. 10563/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise recidivism ground in appeal as required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10563/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the ground of recidivism was not raised in the prior appeal. The appellant, Zarcone Stefano, argued for violation of law regarding recidivism, but the court found this specific issue was omitted from the appellate grounds. Consequently, the court ruled that the appeal must be rejected as it fails to comply with procedural requirements for raising new grounds.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; grounds not raised in the appeal are inadmissible in cassation proceedings.

Parole chiave

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recidivism ground inadmissibility appeal procedural requirement cassation review omitted ground recidiva nell'infrazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017
Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZARCONE STEFANO nato a SANTA FLAVIA il 28/04/1968 avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Zarcone Stefano; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 1), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto (ex multis:

Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Rv. 270627 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024.