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Ordinanza — n. 10561/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses generic criminal appeal lacking concrete grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10561/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Salvatore Pirrotta inadmissible and ordered him to pay costs. The sole ground for appeal was deemed generic and indeterminate, failing to meet the concrete requirements of Article 581, paragraph 1, letter c) of the Criminal Procedure Code. Consequently, the court rejected the request for review and imposed a fine of three thousand euros on the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks concrete grounds of criticism and is merely generic or apparent.

Parole chiave

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generic appeal grounds inadmissible appeal Criminal Procedure Code concrete criticism indeterminate appeal difetti di costruzione contratto di manutenzione spese di ristrutturazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRROTTA SALVATORE nato a PALERMO il 20/04/1960 avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; ( CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Pirrotta Salvatore; considerato che l'unico motivo di ricorso, è generico per indeterminatezza, ed al limite dell'apparenza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. non indicando elementi concreti di censura; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024.