Italian Supreme Court dismisses appeal against robbery conviction citing lack of minor offense mitigation and discretionary sentencing review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Beghou Walid inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the first ground challenging the lack of 'minor offense' mitigation manifestly unfounded due to the use of a knife and high intent. Regarding the second ground concerning sentencing balance, the court ruled that the lower court's discretionary evaluation on mitigating circumstances versus recidivism falls outside the scope of appellate review unless arbitrary. Consequently, the conviction stands as the reasoning was deemed logical and non-arbitrary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court's reasoning excludes statutory mitigation based on factual modalities and intensity of intent, and when the balance between mitigating factors and recidivism represents a typical discretionary judgment of merit immune from appellate scrutiny absent arbitrariness.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEGHOU WALID (CUI 06HTOQU) nato il 08/05/2000 avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; I. CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Beghou Walid; ritenuto che il primo motivo di ricorso (violazione di legge/vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della attenuante del fatto di lieve entità - C. cost. n. 86/2024) è manifestamente infondato, oltre che reiterativo, a fronte di una congrua e non illogica motivazione che esclude la lieve entità della rapina posta in esse dall'odierno ricorrente in ragione delle modalità del fatto (minaccia perpetrata mediante l'utilizzo di un coltello) e dell'intensità del dolo (cfr. pagg. 4-5 della sentenza impugnata); osservato che il secondo motivo che contesta il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva, è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; rilevato, in conclusione, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.O.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024.