Italian court dismisses appeal for being generic and lacking specific legal grounds under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Giannatempo Gianluigi Luca inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for a reclassification of the crime and a non-punishment clause, but the court found these complaints too generic and indeterminate. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the statutory requirements for admissibility because it lacked specific legal reasoning and references to the lower court's motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 337 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to specify the elements underlying the criticism or provide a critical analysis of the contested decision's arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNATEMPO GIANLUIGI LUCA nato a MILANO il 26/01/1973 avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Giannatempo Gianluigi Luca; osservato che l'unico motivo del ricorso in esame, che lamenta la mancata derubricazione del delitto di tentata rapina in quello di cui all'ari. 337 cod. pen. e l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'ari. 131-bis cod. pen., non è consentito poiché è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'ari. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato che tali doglianze, del tutto generiche, non sono scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024.