Italian Court dismisses appeal claiming lack of recidivism reasoning, ruling prior simple recidivism declaration unnecessary.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Cheikh Dia inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Dia argued that the lower court failed to properly apply Article 99 of the Penal Code regarding repeated circumstances because it lacked a prior simple recidivism declaration. The court rejected this, citing established precedent that a prior recidivism declaration is not required when the defendant's multiple prior convictions and social danger are explicitly motivated at the time of the new crime.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 99 comma 4 cod. pen.; In cases of contested repeated circumstances, it is sufficient that at the time of the crime the accused is burdened by multiple final sentences for prior offenses expressing greater social danger, with specific and adequate motivation, without the need for a prior simple recidivism declaration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHEIKH DIA (CUI 04XQ1QV) nato il 31/12/1987 avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Cheikh Dia; osservato che l'unico motivo di ricorso, che deduce il difetto di motivazione in ordine all'applicazione della circostanza di cui all'art. 99 comma quarto cod. pen., in particolare lamentando l'impossibilità per il giudice di affermare il carattere reiterato della circostanza in esame in assenza di una previa dichiarazione di recidiva semplice, è manifestamente infondato poiché «in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice” (Sez.
U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.O.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024.