Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to mere factual complaints and lack of legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Scali Fabio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The sole ground of appeal alleged a defect in reasoning regarding the attribution of responsibility for aggravated robbery, specifically concerning the identification of the perpetrator. The court rejected this claim because it constituted mere factual complaints and sought an impermissible factual reconstruction, which falls exclusively within the power of the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, c. 4 c.p.p.; Art. 364, c. 4 c.p.p.: Appeals based solely on factual complaints or requests for a different factual reconstruction are inadmissible as they exceed the cassation court's powers to review only legal errors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALI FABIO nato a AVIGLIANA il 11/09/1979 avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Scali Fabio; considerato che l'unico motivo oggetto del ricorso in esame, che deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di rapina aggravata, con specifico riferimento all'individuazione ed identificazione dell'autore del reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, oltre ad essere reiterativo, risulta costituito da mere doglianze in punto di fatto; esso tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, tuttavia, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento (cfr. pg. 3-5 della sentenza impugnata dove il giudice dà conto dei singoli elementi probatori che hanno condotto all'affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente), osservato che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024.