Ordinanza — n. 10554/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERAUDO GIULIO nato a TORINO il 29/01/1972 avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Giulio Ceraudo; osservato che l'unico motivo di ricorso, che deduce la manifesta illogicità della affermazione di responsabilità, prospetta una diversa ricostruzione storica dei fatti e un differente giudizio di attendibilità delle fonti di prova - con particolare riferimento alle dichiarazioni della persona offesa, così collocandosi nel novero dei motivi non consentiti (art. 606, u.c., cod. proc. pen.), stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi (tra le altre, Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 628 cod. pen; Ordinanza — n. 10554/2025 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260), a fronte di una motivazione esente da vizi logici (cfr. pag. 3 dove si indicano i singoli elementi che hanno consentito di ritenere pienamente integrata la fattispecie di cui all'art. 628 cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERAUDO GIULIO nato a TORINO il 29/01/1972 avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Giulio Ceraudo; osservato che l'unico motivo di ricorso, che deduce la manifesta illogicità della affermazione di responsabilità, prospetta una diversa ricostruzione storica dei fatti e un differente giudizio di attendibilità delle fonti di prova - con particolare riferimento alle dichiarazioni della persona offesa, così collocandosi nel novero dei motivi non consentiti (art. 606, u.c., cod. proc. pen.), stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260), a fronte di una motivazione esente da vizi logici (cfr. pag. 3 dove si indicano i singoli elementi che hanno consentito di ritenere pienamente integrata la fattispecie di cui all'art. 628 cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024.