Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of reasoning vices under Art. 606 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal by Didonato Enrico inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant argued the lower court's reasoning was illogical regarding liability, but the court found the original judgment's motivation was sufficient and adequate. Consequently, the court ruled that it lacks the power to re-evaluate factual elements, reserving such assessment for the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; The Court of Cassazione cannot re-evaluate factual elements or reconstruct facts using different criteria when the lower court's motivation is congruous and adequate, as this power belongs exclusively to the judge of the merits.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIDONATO ENRICO nato a TORINO il 04/06/1962 avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; PS CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Didonato Enrico; osservato che l'unico motivo di ricorso (illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità), che tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, non è consentito a fronte di una motivazione congrua ed adeguata (cfr., pag. 4 ove si indicano adeguatamente gli elementi posti a base della dichiarazione di responsabilità), esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, valutazione riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'ari. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024.