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Ordinanza — n. 10551/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for genericity as it attacks merits rather than reasoning, violating preclusion rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10551/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Alain Valle inadmissible due to the generic nature of its grounds. The appellant's arguments merely repeated those from the second instance by attacking the substantive merits of the decision instead of its reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal exceeded its jurisdiction because it improperly sought a third review of the case facts.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be specific and limited to the review of the legal reasoning; generic attacks on the merits are inadmissible as they violate the principle of preclusion and exceed the Court's competence.

Parole chiave

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genericity of grounds preclusion of merits Cassation jurisdiction repetition of appeal reasons inadmissible appeal motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALLE ALAIN nato a CONEGLIANO il 01/02/1984 avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Alain Valle ed osservato che tutti i motivi sono affetti da genericità perché fondati sulla ripetizione dei corrispondenti motivi d'appello, di cui costituiscono, in sostanza il riflesso non consentito in cassazione, per la modalità con cui sono formulati, 'attaccando' il merito della decisione piuttosto che la sua motivazione, pretendendo un terzo giudizio sul merito, ciò che esula dalle competenze di questa Corte, stante la preclusione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); considerato che nella motivazione della sentenza impugnata trovano puntuale risposta tanto le censure sulla sussistenza dell'elemento oggettivo (pg. 9, con ampia esposizione degli indizi di correità), che sulla mancata concessione delle attenuanti generiche (pg.

11) e sulla entità dell'importo liquidato alla parte civile (pg. 12); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024.