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Ordinanza — n. 10549/2025 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed as inadmissible due to lack of interest despite alleged sentencing error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10549/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the appeal by Kaella Mohamed inadmissible due to a lack of concrete interest in obtaining a more favorable outcome. Although the appellant argued for a double reduction of the sentence based on two mitigating circumstances, the Court found the lower court's error resulted in an unjustified reduction that was already outweighed by recidivism. Consequently, even if the case were retried, the appellant could not achieve a better result, rendering the appeal futile.

Regesto Legislator

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Art. 63, secondo comma, cod. pen.; Art. 99, quarto comma, cod. pen.: An appeal is inadmissible for lack of interest when the alleged sentencing error, even if corrected, would not yield a more favorable outcome for the appellant due to the weight of aggravating circumstances like recidivism.

Parole chiave

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lack of interest inadmissible appeal sentencing error recidivism double reduction concrete interest procedural dismissal abbandono del posto di lavoro

Disposizioni normative citate

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Art. 63, secondo comma, cod. pen.
Art. 99, quarto comma, cod. pen.
240820); considerato che comunque, all'esito dell'operazione errata, è stata disposta una riduzione che, a fronte dell'ostatività della recidiva (reiterata specifica - art. 99, quarto comma, in relazione all'art.69, ultimo comma, cod.
Art. 69, ultimo comma, cod. pen.
pen., essendo state riconosciute due attenuanti ma applicata una sola riduzione; osservato che, effettivamente il giudizio di comparazione tra circostanze previsto dall'art. 69 cod.
art. 69 cod. pen
pen., essendo state riconosciute due attenuanti ma applicata una sola riduzione; osservato che, effettivamente il giudizio di comparazione tra circostanze previsto dall'art. 69 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 28109 del 11/06/2021, Cardaropoli
Sez. 5, n. 12988 del 22/02/2012, Benatti
Sez. 5, n. 12988 del 22/02/2012, Benatti, Rv.
Sez. 3, n. 28258 del 09/05/2008, Cecchini
252313; Sez. 3, n. 28258 del 09/05/2008, Cecchini, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KAELLA MOHAMED nato il 06/02/1986 avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Kaella Mohamed; considerato che l'unico motivo di ricorso, cg deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena irrogata, per mancata applicazione della doppia riduzione prevista dall'art. 63, secondo comma, cod. pen., essendo state riconosciute due attenuanti ma applicata una sola riduzione; osservato che, effettivamente il giudizio di comparazione tra circostanze previsto dall'art. 69 cod. pen. ha carattere unitario e non è pertanto consentito operare il bilanciamento tra le attenuanti ed una sola delle aggravanti, dovendosi invece procedere alla simultanea comparazione di tutte le circostanze contestate e ritenute dal giudice (Sez. 1 -, Sentenza n. 28109 del 11/06/2021, Cardaropoli, Rv. 281671 - 01;

Sez. 5, n. 12988 del 22/02/2012, Benatti, Rv. 252313; Sez. 3, n. 28258 del 09/05/2008, Cecchini, Rv. 240820); considerato che comunque, all'esito dell'operazione errata, è stata disposta una riduzione che, a fronte dell'ostatività della recidiva (reiterata specifica - art. 99, quarto comma, in relazione all'art.69, ultimo comma, cod. pen.) deve considerarsi indebitamente concessa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse poiché, anche in caso di regresso al grado precedente, il ricorrente non potrebbe conseguire un risultato concreto più favorevole; considerato che dalla inammissibilità deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 20