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Ordinanza — n. 10546/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds and prohibited re-evaluation of evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10546/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Shah Shafiqul Islam inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's findings on the subjective elements of crimes under Articles 474 and 648 of the Penal Code, arguing for a different interpretation of evidence. The court rejected these arguments, noting that the appeal merely reiterated points already refuted by the appellate court and lacked the specific grounds required by Article 591 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 474 cod. pen.; Art. 648 cod. pen. The appeal is inadmissible if it lacks specific grounds correlating to the decision, and the Supreme Court cannot re-evaluate evidence or substitute its own judgment for that of the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific grounds prohibited re-evaluation subjective element crime court of first instance contraffazione di merci marchi ingannevoli opposizione al marchio

Disposizioni normative citate

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Art. 474 cod. pen.
Art. 648 cod. pen.
216260); considerato che ad analoghe conclusioni è possibile pervenire in ordine al secondo motivo di ricorso che, lamentando il difetto di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 648 cod.
Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
5-6 della sentenza impugnata); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett.
art. 474 cod. pen
art. 648 cod. pen
216260); considerato che ad analoghe conclusioni è possibile pervenire in ordine al secondo motivo di ricorso che, lamentando il difetto di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 648 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHAH SHAFIQUL ISLAM nato il 13/03/1986 avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Shah Shafiqul Islam; ritenuto che il primo motivo di ricorso, in ordine all'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 474 cod. pen., propone una diversa lettura dei dati processuali ed un differente giudizio di rilevanza delle fonti di prova, non consentito in cassazione per il divieto per la Corte di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta nel giudizio merito (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); considerato che ad analoghe conclusioni è possibile pervenire in ordine al secondo motivo di ricorso che, lamentando il difetto di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 648 cod. pen. (capo b), reitere l'atto di appello, adeguatamente confutato, con corretti argomenti logici e giuridici, dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata); ritenuto che anche in relazione all'ulteriore doglianza (che deduce la mera violazione amministrativa), il secondo motivo di ricorso si limita a riproporre le ragioni già discusse e confutate dal giudice del gravame (cfr. pagg. 5-6 della sentenza impugnata); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 dicembre