Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to improper attempt to reconstruct facts via different credibility criteria.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Naamat Allah Omar inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant argued that the lower court's assessment of the victim's credibility was flawed, but the court rejected this as an attempt to reconstruct facts using criteria different from those applied by the trial judge. The decision rests on the principle that appellate courts cannot substitute their own evaluation of credibility for that of the first-instance judge without violating procedural rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal challenging the assessment of the victim's credibility is inadmissible if it seeks to reconstruct facts through evaluation criteria distinct from those adopted by the judge of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAAMAT ALLAH OMAR nato il 21/06/1982 avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Naamat Allah Omar; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta la valutazione di attendibilità della persona offesa effettuata dal giudice di merito, non è consentito poiché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nulla sulle spese richieste dalla parte civile, posto che la memoria inviata non ha fornito alcun supporto argomentativo (Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, Casella, Rv. 281923 - 01);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la liquidazione delle spese in favore della parte civile. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024.