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Ordinanza — n. 10544/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as generic repetition of lower court arguments regarding generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10544/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal failed to properly apply generic mitigating circumstances, but the court found these arguments were merely a repetition of those already rejected in the appellate decision. Consequently, the court ruled that the appeal lacked novelty and merit, dismissing it on procedural grounds.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected by the Court of Appeal without presenting new facts or legal grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments repetition of defenses lack of novelty procedural dismissal mitigating circumstances Cassation procedure motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIARA MASSIMO nato a LIVORNO il 20/03/1985 avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Massimo Sciara; ritenuto che i due motivi, attinenti alla sussistenza del reato e quindi della responsabilità per la commissione dello stesso da parte dell'imputato nonché alla pena, sotto il prisma della indebita mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, sono totalmente generici in quanto rappresentano la mera riproposizione delle argomentazioni difensive contenute nell'atto di appello, già respinte con motivazione adeguata della Corte d'appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024.