Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding generic mitigating circumstances and probation denial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Pezzella Michele inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellant argued for generic mitigating circumstances and the non-punishability cause under Article 131-bis of the Penal Code, but failed to correlate these arguments with the appellate court's reasoning. The court ruled that without a clear link between the cited reasons and the decision's explicit justifications, the appeal violates procedural specificity requirements under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the grounds lack specificity by failing to establish a correlation between the reasons cited in the contested decision and those relied upon by the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEZZELLA MICHELE nato a NAPOLI il 19/12/1988 avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Pezzella Michele; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce, tra l'altro genericamente, il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manchevole dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata (si vedano le pagg. 3-4 della motivazione della sentenza impugnata) e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.
Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., l'inammissibilità; considerato che analogamente priva di specificità e, pertanto, non consentita, risulta essere la doglianza relativa alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, avendo il giudice di appello, con congrui e non illogici argomenti, indicato in modo completo ed esaustivo le ragioni del diniego del beneficio (si veda pag. 5 della sentenza impugnata ove si dà conto dell'assenza dei requisiti richiesti dalla legge); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 dicembre