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Ordinanza — n. 10542/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian appeal court dismisses generic appeal for lack of specific grounds under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10542/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Hodorovich Lucia inadmissible and ordered her to pay costs. The appellant challenged the lower court's failure to explicitly cite potential non-punishment grounds required for acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The court ruled the appeal generic and indeterminate because it failed to specify the exact elements supporting the criticism, violating Article 581(1)(c) of the same code. Consequently, the court denied the request for review and imposed financial penalties on the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to specify the elements upon which the criticism is based, thereby preventing the reviewing judge from exercising its supervisory power.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds non-punishment causes acquittal criteria procedural code specificity requirement Cassazione Roma motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HODOROVICH LUCIA (CUI 01SUNDL) nato a PIOVE DI SACCO il 23/07/1973 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Hodorovich Lucia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità tali da poter condurre ad una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024.