Italian court dismisses appeal as generic and indeterminate, violating procedural requirements for specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Cristiano Cangiano inadmissible due to a lack of specific legal grounds. The appellant argued for a violation of law regarding criminal liability, but the court found the arguments generic and indeterminate under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide the necessary critical analysis of the lower court's reasoning or precise legal citations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Appeals must be specific and determinate, failing if they merely assert legal violations without identifying the precise elements of the decision under review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANGIANO CRISTIANO nato a NAPOLI il 15/09/1988 avverso la sentenza del 26/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA) dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Cangiano Cristiano; ritenuto che i motivi oggetto del ricorso in esame, che deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 640 cod. pen., sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato che tali motivi non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024.