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Ordinanza — n. 10540/2025 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed for lack of admissibility as sentencing substitution conditions are factual findings not subject to review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10540/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to justify denying a substitute sentence of public utility work. The Court held that determining whether conditions for such substitution exist is a factual assessment, not a legal error reviewable on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 133 c.p.: The assessment of conditions for applying substitute sentences is a factual finding, not subject to review on appeal unless manifestly illogical.

Parole chiave

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substitute sentence public utility work factual finding appeal admissibility sentencing review soggiorno illegale espulsione nel diritto degli stranieri autorizzazione d'entrata

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 133 c.p.
276716); che, nella specie, i giudici del merito hanno congruamente esplicitato, facendo corretto riferimento agli elementi negativi di cui all'art. 133 cod.
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150
art. 133 cod. pen
276716); che, nella specie, i giudici del merito hanno congruamente esplicitato, facendo corretto riferimento agli elementi negativi di cui all'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese
Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic
286031; Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANZELMO ANDREA CALOGERO nato a FORLI' il 26/07/1981 avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Anzelmo Andrea Calogero; considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, non è consentito in quanto «in tema di sanzioni sostitutive, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico» (cfr.

Sez. 3, n. 9708 2 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031; Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716); che, nella specie, i giudici del merito hanno congruamente esplicitato, facendo corretto riferimento agli elementi negativi di cui all'art. 133 cod. pen. ed in particolare al curriculum criminale, le ragioni della mancata sostituzione (si veda pag. 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024.