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Ordinanza — n. 10539/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of factual re-evaluation power.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10539/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Claudio Cefalo inadmissible and ordered him to pay costs. The court ruled that the first ground of appeal sought an impermissible factual reconstruction using criteria different from those of the lower court, which exceeded the Supreme Court's powers. The second ground was deemed unfounded as it involved a discretionary evaluation typical of the trial court that lacked logical flaws. Consequently, the appeal was rejected because the Court of Cassation cannot re-evaluate facts absent manifest illogicality.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or substitute its own assessment for the lower court's unless the decision is based on manifest illogicality.

Parole chiave

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Court of Cassation powers factual re-evaluation prohibition manifest illogicality standard discretionary judgment review inadmissibility of appeal riapertura della pratica censura dell'apprezzamento delle prove motivi di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CEFALO CLAUDIO nato a NAPOLI il 22/07/1990 avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Cefalo Claudio; ritenuto che il primo motivo di ricorso, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 3-4 della sentenza impugnata sulla valenza dell'accertamento dattiloscopico); esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di manifesta illogicità, nemmeno dedotta dal ricorso che si risolve in una compilazione di giurisprudenza, senza un reale collegamento con il caso concreto, pur a fronte di una motivazione (a pag.

5) adeguata e, comunque, non censurabile in Cassazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024.