Italian Court dismisses appeal as generic and lacks specific legal criticism against the lower court's sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Giustino Simeone inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a reclassification of the crime and the application of mitigating circumstances, but the Court found these grounds generic, repetitive, and lacking specific legal criticism. The decision upheld the lower court's reasoning regarding the intimidating nature of the knife-wielding act and the discretionary denial of generic mitigating factors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624-bis cod. pen.; Art. 360 c.p.; The appeal must contain specific legal criticism; generic, repetitive, or assertive grounds without substantive legal argumentation render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUSTINO SIMEONE nato a NAPOLI il 29/02/2000 avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Giustino Simeone; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta la mancata riqualificazione del delitto di rapina ascritto all'odierno ricorrente in quello di cui all'art. 624-bis cod. pen., è totalmente generico, assertivo e ripetitivo, privo quindi di qualsivoglia valenza di critica di legittimità avverso la sentenza impugnata; considerato che il secondo motivo di ricorso poh è privo di specificità a fronte della lineare e congrua motivazione a pag. 7 della sentenza impugnata ove si sottolinea l'effetto intimidatorio generato nella vittima dal brandire il coltello, gesto ritenuto idoneo a vincere la resistenza di quest'ultima; osservato che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 8 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2